Nel mese di luglio, la Commissione Europea ha pubblicato una relazione sull’attuazione e applicazione della Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La relazione contiene un’analisi molto dettagliata circa il corretto e completo recepimento, da parte degli Stati membri, delle disposizioni contenute nella Direttiva, sottolineando le principali carenze emerse.

Di seguito alcuni passaggi della relazione di particolare interesse:

  • secondo la Commissione l’art. 7, paragrafi 1 e 2, stabilisce il principio secondo cui le persone segnalanti devono essere ritenute libere di scegliere se effettuare prima una segnalazione interna o se effettuare direttamente una segnalazione esterna. A suo avviso, quindi, è errata la scelta di alcuni Stati membri di imporre un obbligo di previa segnalazione interna o di consentire la segnalazione diretta esterna solo in circostanze specifiche;
  • ritiene la Commissione che l’art. 8, paragrafo 3, imponga a tutti i soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori di istituire canali interni. L’art. 8, paragrafo 6, consente poi ai soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori di condividere le risorse per ricevere segnalazioni e condurre indagini. Secondo la Commissione è erronea la scelta di alcuni Stati membri di estendere la facoltà prevista dall’art. 8, paragrafo 6, anche a soggetti di maggiori dimensioni, come ad esempio ai gruppi societari che hanno istituito canali di segnalazione esclusivamente a livello di gruppo, esonerando così tutti i soggetti appartenenti allo stesso gruppo dall’obbligo di istituire un proprio canale interno. Ad avviso della Commissione tale prassi contrasta, infatti, con l’obiettivo della Direttiva di garantire ai potenziali informatori la prossimità dei canali e la loro accessibilità;
  • la Commissione chiarisce che la Direttiva (art. 6, paragrafo 2) non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare o meno le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito. Tuttavia, la Commissione sottolinea che, qualora gli Stati membri decidano di imporre l’obbligo di accettare segnalazioni anonime, tali segnalazioni devono essere trattate come tutte le altre, in termini di diritti procedurali delle persone segnalanti e di obbligo dei soggetti e delle autorità di darvi seguito.

La Commissione, nella propria relazione, precisa che proseguirà nell’attività di valutazione della conformità alla Direttiva delle diverse normative nazionali e che adotterà misure adeguate a garantirne il pieno e corretto recepimento, anche avviando procedure di infrazione ove necessario.

Entro il 2026 poi presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione (ex art. 27, paragrafo 3) ove effettuerà una valutazione della Direttiva, evidenziando la necessità di eventuali provvedimenti aggiuntivi, anche per estenderne l’ambito di applicazione ad altri atti o settori dell’UE.