In tema di responsabilità da reato degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per illeciti commessi in violazione della normativa antinfortunistica, non è necessaria una violazione sistematica dei presidi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. L’interesse o il vantaggio necessari a fondare la responsabilità dell’Ente, infatti, possono sussistere anche in relazione ad una trasgressione isolata ed occasionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26293/2024, depositata lo scorso 4 luglio.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, la vittima (un dipendente con la qualifica di saldatore) aveva ricevuto indicazione dal capo officina di eseguire la pulizia di una grondaia sul tetto del capannone e di chiudere alcune crepe, onde scongiurare eventuali infiltrazioni di acqua. Dopo un iniziale rifiuto, il lavoratore era stato convinto dal datore di lavoro ad eseguire l’incarico. L’attività era stata svolta in assenza di presidi di sicurezza ed il lavoratore, che non aveva alcuna formazione specifica, era scivolato e caduto da un’altezza di dieci metri, riportando gravi lesioni.

La Cassazione, nel confermare la responsabilità della società ricorrente, ha precisato che l’interesse dell’Ente può ritenersi sussistente anche “quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa”.  Tale principio, secondo la Suprema Corte, trova applicazione anche a quelle condotte che, seppur episodiche e occasionali, siano espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari.

In un simile contesto normativo e giurisprudenziale, anche un singolo infortunio rischia di esporre l’azienda ad una contestazione ai sensi del D. L.gs. n. 231/2001, con gravi conseguenze sia livello finanziario che reputazionale.

Per tale ragione, la decisione di adottare un Modello Organizzativo è un vero e proprio atto di responsabilità dell’azienda. Tuttavia, perché il Modello sia efficace, dev’esserne assicurata l’applicazione concreta, il suo mantenimento nel tempo ed il continuo adeguamento in ragione delle variazioni normative ed organizzative aziendali.