E’ entrata in vigore ieri la legge 11 gennaio 2018, n. 5 che reca Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.

Sono due le principali novità.

Da un lato, la legge prevede la possibilità, per tutti coloro che non desiderano più ricevere telefonate dagli operatori per scopi pubblicitari, commerciali o di ricerche di mercato, di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni indicando non più solo il numero fisso, ma anche il proprio numero cellulare.

Con l’iscrizione al Registro, tutti i consensi precedentemente espressi, che autorizzavano l’utilizzo dei numeri telefonici da parte degli operatori per scopi pubblicitari o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale si intendono revocati.  La legge fa salvi solamente i consensi “prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”.

Resta valido, invece, il consenso al trattamento dei dati personali che venga prestato in favore di uno o più operatori, successivamente all’iscrizione nel Registro.

E’ consentito, poi, agli interessati iscritti al Registro di revocare, in qualunque momento, la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori, anche per periodi di tempo definiti.

Per effetto della nuova legge, gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente e comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale il Registro e di aggiornare le proprie liste.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e, in caso di reiterazione, anche la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle attività.

Passando alla seconda novità, la legge obbliga tutti gli operatori che svolgono attività di call center a rendere riconoscibili agli utenti le proprie telefonate.

Per questo l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni individuerà due codici o prefissi specifici per identificare e distinguere le chiamate telefoniche provenienti dai call center: un prefisso contraddistinguerà  quelle finalizzate ad indagini statistiche ed un altro individuerà quelle mirate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

Gli operatori dovranno, quindi, adeguare le proprie numerazioni.

Sarà così possibile capire, dando uno sguardo al numero della chiamata in arrivo, se si tratta di una telefonata commerciale o per finalità statistiche.

 

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