Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/12/2024, il governo, in attuazione della riforma della riscossione (D.Lgs n. 110/2024), definisce i parametri per individuare lo stato di difficoltà del debitore e le relative modalità di presentazione della documentazione, necessaria per beneficiare di piani di rateizzazione più favorevoli.

La nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti introdotta dal D.Lgs n. 110/2024 ha, infatti, modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere.

In particolare, per debiti inferiori a € 120.000,00, le rate massime concedibili sono 84 per domande presentate negli anni 2025 e 2026, 96 per domande presentate negli anni 2027 e 2028 e 108 per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

Se, invece, il contribuente comprova lo stato di difficoltà, la rateizzazione può arrivare sino a 120 rate.

Ma quali sono i parametri che determinano lo stato di difficoltà del debitore?

Il MEF del 27 dicembre 2024 li chiarisce.

Per le persone fisiche e imprese individuali in contabilità semplificata il parametro principale è il valore dell’ISEE: in questo caso, la difficoltà si presume se il rapporto tra il totale del debito e l’ISEE mensile moltiplicato per un coefficiente (variabile in base all’ISEE) è superiore a 1.

Per gli altri soggetti si considerano i) l’indice di liquidità (rapporto tra liquidità differita e corrente e totale passività), ii) il rapporto tra il totale del debito verso l’agente di riscossione e il valore della produzione. Nel primo caso, la difficoltà si presume con un indice di liquidità inferiore a 1, nel secondo caso la difficoltà è comprovata quando il rapporto tra debito totale e valore della produzione supera determinati limiti.

Il Mef del 27 dicembre 2024 prevede anche alcune situazioni particolari:

  • Unico immobile inagibile: in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata sempre sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità dell’immobile;
  • Pubbliche amministrazioni: la temporanea difficoltà deve essere attestata da una dichiarazione del legale rappresentante;
  • Condominio: la difficoltà economica è determinata dall’indice Beta (rapporto tra il debito totale e le entrate dell’ultimo rendiconto approvato) che deve superare il 10%.

Per agevolare i contribuenti, sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono disponibili i modelli per richiedere la rateizzazione del debito e un applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili.