Uno dei requisiti di validità del procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore è quello dell’immediatezza a cui si uniscono la forma scritta e la specificità degli addebiti.

Accade, però, spesso che l’imprenditore venga a conoscenza del comportamento inadempiente del dipendente solo a distanza di tempo dall’effettiva condotta.

Ciò perché, ad esempio, a fronte di un alert, il datore di lavoro può essere chiamato a svolgere indagini interne al fine di assumere le necessarie informazioni per correttamente inquadrare la vicenda e avere effettiva contezza sia dello specifico inadempimento sia del soggetto che l’ha commesso.

Il datore di lavoro può comunque agire disciplinarmente?

La risposta è positiva a condizione che l’imprenditore dimostri, in caso di contestazione da parte del dipendente sotto l’aspetto della tempestività, l’esistenza di fondate ragioni che hanno determinato il ritardo nella conoscibilità dell’infrazione.

La giurisprudenza è, infatti, concorde nell’affermare che la tempestività è relativa e va attualizzata rispetto ad ogni singola vicenda.

Recentemente, la Cassazione, con ordinanza n. 16088 dello scorso 10 giugno, ha confermato l’anzidetto principio, precisando che “l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura dell’impresa)”.

Il caso ha riguardato una dirigente che aveva operato in concorrenza del proprio datore di lavoro e questi ne aveva avuto conoscenza solo dopo parecchi mesi: avuti gli effettivi riscontri, l’imprenditore aveva, quindi, avviato il procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento della dipendente.

In definitiva, l’immediatezza dell’azione disciplinare è un concetto flessibile.

Conseguentemente, non si può considerare violato a priori il requisito della tempestività quand’anche si sia in presenza di un lasso temporale anche piuttosto lungo tra l’illecito e la contestazione disciplinare.