La patente a punti in edilizia
Lo scorso 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della così detta patente a crediti (o a punti) per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, temporanei o mobili, ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
La patente a crediti per il settore delle costruzioni è un sistema di qualificazione obbligatoria che assegna o decurta punteggi alle imprese e ai lavoratori autonomi, a seconda delle iniziative o dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obiettivo è quello di migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri e favorire un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative.
Sono esclusi dall’obbligo coloro che effettuano mere forniture o svolgono prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese in possesso di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Inoltre, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La patente prevede una dotazione iniziale di 30 crediti, con possibilità di incremento fino alla soglia di 100 crediti, in base a diversi fattori quali, per esempio, la storicità dell’impresa, oppure in virtù della formazione, delle attività e degli investimenti effettuati in materia di salute e sicurezza.
I punti possono, però, anche essere decurtati. Ciò avviene in caso di provvedimenti sanzionatori, o in caso di eventi che possono comportare dei rischi, come determinato nella tabella di cui alla Legge “PNRR 4” (L. 56/2024).
La patente può essere soggetta a sospensione, per esempio in caso di infortunio che provoca il decesso del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro o di un suo delegato, ed è soggetta a revoca in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il suo ottenimento, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
I soggetti obbligati possono operare nei cantieri temporanei o mobili solo se in possesso di una qualificazione pari o superiore a 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
Nella prima fase di operatività dell’obbligo, è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da trasmettere via PEC all’indirizzo dedicato dell’Ispettorato.
Tale modalità di trasmissione ha però efficacia fino al 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre, infatti, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della suddetta autocertificazione, essendo indispensabile aver ottenuto la patente tramite la richiesta effettuata sul portale dell’INL.
Dal punto di vista sanzionatorio, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti si applicheranno:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati e, comunque, non inferiore a € 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Infine, ricordiamo che vige un obbligo anche in capo al committente o il responsabile dei lavori di verifica del possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero dell’attestazione di qualificazione SOA, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.