I contenuti digitali nel codice del consumo
Il progresso e la digitalizzazione hanno inevitabilmente portato ad un aumento dei dispositivi tecnologici in commercio, spesso resi disponibili su piattaforme definite di “e-commerce”, rendendo necessario assicurare un’adeguata protezione ai consumatori che tenga conto delle specificità di tali beni.
Avvertendo questa esigenza, il 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le modifiche al Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) apportate dal D.lgs. 170/2021, di attuazione della Direttiva UE 2019/771, con cui è stato ampliato il concetto di bene di consumo, fino a farvi ricomprendere i cd. beni con elementi digitali (quali, ad esempio, gli orologi “smart”, che richiedono l’installazione di applicazioni per determinate funzionalità).
Per riprendere la definizione offerta dal Codice, tali sono i beni mobili materiali che incorporano un contenuto[1] o servizio digitale[2], o che sono ad uno di questi interconnessi, in modo tale che la mancanza di tale contenuto o servizio impedirebbe al bene di svolgere le proprie funzioni.
Oltre ad intervenire sulla disciplina generale della garanzia per i beni di consumo, contenuta agli artt. 128 ss. del Codice del Consumo, che come visto è ora applicabile anche alle compravendite di beni con elementi digitali, le nuove disposizioni hanno condotto all’introduzione di un intero capo, definito “I bis”, dedicato integralmente ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
Con diciassette articoli, vengono disciplinati alcuni aspetti contrattuali, tra cui:
- la conformità dei contenuti e servizi digitali a quanto previsto nel contratto, che deve essere verificata sulla base della sussistenza dei pertinenti requisiti di natura soggettiva e oggettiva; al fine di assicurare che tale conformità sia mantenuta, il professionista è tenuto ad informare il consumatore circa la disponibilità di aggiornamenti, avvisando anche sulle conseguenze della mancata installazione degli stessi;
- i rimedi a disposizione del consumatore in ipotesi di difetto di conformità, che, a seconda dei casi, potranno consistere nel diritto al ripristino, nel diritto ad una congrua riduzione del prezzo, ovvero alla risoluzione del contratto;
- i rimedi a disposizione del consumatore nel caso in cui il venditore non adempia al proprio obbligo di fornire il contenuto o servizio digitale acquistato.
Le nuove norme non sono derogabili in maniera peggiorativa per il consumatore, in quanto sono considerati nulli tutti i patti, anteriori alla comunicazione del difetto di conformità da parte del consumatore, volti ad escludere o limitare, direttamente o indirettamente, a danno del consumatore, i diritti allo stesso riconosciuti dalle norme stesse.
[1] dati prodotti e forniti in formato digitale.
[2] servizio che (i) consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale, oppure che (ii) consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati.