VOICE PICKING: IL CONTRATTO DI APPALTO È GENUINO?
Non mi dilungo qui sugli indici della genuinità del contratto di appalto interno, e cioè che deve essere l’appaltatore ad organizzare i mezzi utilizzati nell’appalto e ad esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti del lavoratori impiegati nell’appalto (né mi dilungo sulla conseguenza della non genuinità: la costituzione del rapporto diretto dei lavoratori impiegati nell’appalto alle dipendenze del committente).
Ricordo solo che è sulla base di quegli stessi indici, individuati decenni fa, che è valutata la genuinità dei contratti di appalto stipulati oggi, nei quali l’aspetto dell’innovazione tecnologica avrebbe necessità di riferimenti giuridici e socio-economici differenti.
Mi interessa porre l’attenzione sul Voice Picking, modalità di gestione della logistica esaminata dal Giudice di Padova lo scorso luglio (sentenza pubblicata il 16.07.2019).
E’ vero che la sentenza data ormai qualche mese e che non risultano altre pronunce giudiziali. Tuttavia, la questione tornerà e sarà sempre più alla ribalta per l’enorme impatto che l’evoluzione tecnologica ha sull’organizzazione del lavoro.
Solo poche parole per ricordare che il Voice Picking è una tecnologia, che, mediante dispositivi di sintesi, è in grado di inviare comandi vocali semplici, ma chiari all’addetto al picking, cioè a colui che svolge l’attività di prelievo di materiale (prodotti, colli) normalmente da uno scaffale ad un contenitore.
Il Giudice di Padova è perentorio nell’affermare che nel caso del Voice Picking l’utilizzo di strumenti di proprietà del committente da parte dei dipendenti dell’appaltatore esclude l’esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impegnati nell’appalto, che passa al committente.
Il presupposto di fatto è che “la committente tramite questo software registrava le singole operazioni dei lavoratori dell’appaltatrice, potendo associare al codice un nominativo, quello che il software riconosceva vocalmente”.
Dunque, è la gestione dei flussi informativi da parte del committente che diventa elemento di eterodirezione.
In sostanza, per il Giudice di Padova l’eterodirezione è confermata dal fatto che è il committente ad avere il controllo e la gestione delle informazioni e dei dati di produzione, che la tecnologia consente, e quindi a trattare i dati dei dipendenti dell’appaltatore.
Ecco un passaggio significativo della sentenza: “Si può dire anche che il fatto che la committente si sia posta nella condizione di trattare dati di lavoratori di imprese terze, tramite strumenti potenzialmente idonei al controllo a distanza dei lavoratori, costituisce argomento ulteriore per ritenere che la committente abbia esercitato i poteri propri del datore di lavoro”.
Nel 2017 anche il Giudice di Milano si era pronunciato sull’appalto nella logistica (sentenza pubblicata il 03.11.2017) .
Nel caso il contratto è stato giudicato genuino. Pare però trattarsi di una fattispecie meno complessa dal punto di vista tecnologico dell’attività di Voice Picking.
Il ragionamento fatto dal Giudice è riassunto nella frase che riporto: “È, in particolare, emersa una sicura attività di indiretta conformazione della prestazione da parte della committenza che si traduce, in particolare, nella richiesta di rispetto delle modalità del servizio contrattualmente previste, e dei relativi standard di qualità e, dall’altro, nella determinazione dei volumi quantitativi e, in talune circostanze, dei tempi di espletamento del servizio che, tuttavia, non comporta una diretta e specifica ingerenza nell’organizzazione del servizio e nella gestione del personale dell’appaltatrice, aspetto rispetto ai quali i margini di autonomia dell’appaltatore rimangono integri”.
Il Giudice ha posto l’attenzione su due aspetti: il fatto che l’appaltatore si fosse dotato di un software gestionale tipico (Click), separato dal SAP, ma allo stesso collegato da un cd player, e la circostanza che la fase di organizzazione del lavoro in senso stretto (turni, orari, straordinari, ferie, permessi) fosse di competenza dell’appaltatore.
In conclusione, allo stato non ci sono argomenti per escludere i rischi derivanti dalla stipulazione di un contatto di appalto della gestione della logistica del magazzino con il Voice Picking mediante sistemi e apparecchi di proprietà del committente.
È noto che non pregiudica la genuinità del contratto il fatto che l’appaltatore renda il servizio con strumenti concessi in uso dal committente, se è prevista una adeguata regolamentazione economica, vale a dire se l’uso non sia gratuito (Ministero del Lavoro, interpello n. 77/2009). In particolare, è necessario che sull’appaltatore gravi il rischio del malfunzionamento degli strumenti concessi in uso, quindi i costi di manutenzione e sostituzione. Occorre, quindi, prevedere nel contratto una adeguata regolamentazione dei costi per l’utilizzo degli strumenti in questione nonché del fatto che è l’appaltatore ad assumere ogni rischio di gestione degli stessi.
Tuttavia, nel caso in cui gli strumenti in questione consentano al committente di trattare i dati dei dipendenti dell’appaltatore, non mi sento di confermare che una diversa regolamentazione dell’utilizzo della strumentazione escluda il rischio della qualificazione del contratto come non genuino (ad esempio, la partizione del server con pagamento di un canone per l’utilizzo da parte dell’appaltatore e/o la locazione dei terminali).