Rinuncia del coniuge superstite al diritto di abitazione sulla casa coniugale: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Con una recente risposta ad un interpello proposto da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo alla tassazione dell’atto di rinuncia, a titolo gratuito ed in favore di un coerede, del diritto di abitazione sulla casa coniugale riservato al coniuge superstite.
L’Agenzia ha, inoltre, precisato come deve essere formalizzata la rinuncia e se il coerede ha possibilità di richiedere le agevolazioni “prima casa” sull’ex abitazione familiare.
****
L’art. 540 del codice civile attribuisce al coniuge superstite – anche nel caso in cui con quest’ultimo concorrano altri chiamati all’eredità – i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni.
I suddetti diritti non sorgono qualora l’abitazione coniugale sia di proprietà esclusiva di un soggetto terzo o in comproprietà tra questi ed il coniuge defunto.
L’obiettivo della norma è evitare che il coniuge superstite sia costretto ad abbandonare la sistemazione abitativa mantenuta nell’arco della vita matrimoniale: circostanza che il legislatore ritiene maggiormente meritevole di tutela rispetto alle pretese economiche di eventuali altri eredi.
Di seguito un elenco dei punti salienti del parere reso dall’Agenzia delle Entrate (n. 525/2022 del 26 ottobre 2022):
- l’atto con cui il coniuge superstite dichiara di rinunciare, in favore di un altro coerede e senza richiesta di alcun corrispettivo, al diritto di abitazione sulla casa familiare, deve necessariamente avere, a pena di nullità, la forma scritta. Non è, quindi, ammessa una rinuncia tacita o per fatti concludenti, bensì occorre una dichiarazione da rendere mediante atto pubblico o scrittura privata in cui il coniuge superstite afferma, in modo chiaro ed univoco, la propria effettiva e definitiva volontà di cedere il diritto;
- l’atto di rinuncia deve essere trascritto presso i registri immobiliari, in conformità al principio secondo il quale i contratti costitutivi o modificativi del diritto di abitazione, oltre agli atti di rinuncia ai medesimi, sono soggetti a pubblicità al fine di rendere conoscibili ai terzi le vicende che coinvolgono determinati beni immobili;
- all’atto di rinuncia al diritto di abitazione deve applicarsi l’imposta sulle donazioni. Richiamando, infatti, un concetto giurisprudenziale ormai assodato e condiviso, l’Agenzia delle Entrate, da un punto di vista fiscale, ha equiparato la rinuncia ad un vero e proprio trasferimento per donazione o altra liberalità tra vivi, poiché idonea a procurare “un arricchimento nella sfera giuridica altrui”, in questo caso del coerede. Sono, inoltre, dovute le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura proporzionale dell’1% e del 2%, calcolate sul valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data di perfezionamento dell’atto;
- in ultimo, è da escludersi che il coerede beneficiario della rinuncia al diritto di abitazione del coniuge superstite possa usufruire, in presenza dei requisiti di legge, delle agevolazioni “prima casa”. Infatti, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia dell’Entrate n. 3/2008, l’art. 69 della Legge n. 342/2000 (Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni) si riferisce solo agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e non è applicabile agli atti a titolo gratuito, trattandosi di norma speciale agevolativa non soggetta ad interpretazione estensiva.