Riforma Cartabia e diritto all’oblio: le novità
Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore una parte della nuova riforma della giustizia penale e del sistema sanzionatorio, meglio nota come Riforma Cartabia.
Tra le principali novità, si segnala la disposizione in tema di deindicizzazione di contenuti giudiziari su internet. Digitando il solo nome e cognome della persona sui motori di ricerca non sarà più possibile risalire ad indagini e processi a carico di chi è stato assolto o ha visto la propria posizione archiviata.
Ciò ad ulteriore rafforzamento del tanto discusso diritto all’oblio, uno dei molteplici aspetti sotto i quali si manifesta il diritto alla riservatezza ed all’identità della persona.
Già nel 2021 la legge delega numero 134/2021 per la riforma del processo penale aveva affidato al Governo il compito di stabilire in quali casi, al fine di garantire in modo effettivo proprio il diritto all’oblio degli indagati o imputati, “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione”.
La disposizione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale all’interno del D. Lgs. n. 150/2022 e la sua entrata in vigore era poi stata sospesa sino allo scorso 30 dicembre.
Tra le disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale viene ora introdotto l’art. 64-ter, rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, il quale prevede che “la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
Nei tre giorni successivi alla conclusione favorevole del processo l’interessato potrà quindi chiedere ed ottenere un provvedimento di deindicizzazione da parte della cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione.
Sarà inoltre possibile chiedere la preventiva non indicizzazione, ovvero l’obbligo a rendere non raggiungibili tutti gli articoli scritti da quel momento in poi, oltre a quelli già presenti in rete.
In tal modo, al ricorrere delle condizioni previste dal legislatore, ogni persona potrà pretendere che i dati relativi alla vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta, conclusa con esito favorevole, non compaiano più sui motori di ricerca.
La norma intende quindi fornire un ulteriore e più stringente strumento di tutela a favore di chi sino ad oggi poteva contare unicamente sulle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n. 679/2016, che prevede la possibilità di cancellazione dei dati personali dal web allorché gli stessi non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
Naturalmente non sono mancate le critiche ad un provvedimento giudicato da molti lacunoso, non avendo il legislatore fornito indicazioni concrete circa l’iter che l’interessato dovrà seguire al fine di dare concreta attuazione all’annotazione di deindicizzazione.
Con ogni probabilità, dunque, in assenza di nuovi interventi da parte del legislatore, la procedura successiva all’emanazione del provvedimento andrà mutuata dalla casistica giurisprudenziale.