Responsabilità sanitaria: ammissibile l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione della struttura sanitaria
Lo scorso 26 agosto il Tribunale di Milano ha emanato un’importante ordinanza, a firma del Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, la quale ha affermato l’ammissibilità della chiamata diretta in causa della compagnia assicuratrice di una struttura sanitaria da parte del danneggiato.
Ciò, sulla base dell’art. 12 comma 6 della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli Bianco), che prevede che le sue disposizioni “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10, con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Detti requisiti minimi, appunto, sono ricompresi nel decreto attuativo entrato in vigore il 16 marzo 2024, quale presupposto per l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice.
Di conseguenza, il Tribunale di Milano ha affermato il principio per cui è ammissibile l’azione diretta a decorrere dalla data indicata, precisando che la norma non richiede la necessità sostanziale dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali delle polizze (aspetto questo che resta, invece, confinato al merito della controversia).
Analogamente a quanto avviene per le richieste risarcitorie in tema di sinistri stradali, è quindi ora possibile agire direttamente nei confronti delle compagnie assicuratrici anche nell’ambito della responsabilità medica.