PRIVACY E COVID-19: L’ACCESSO DEI LAVORATORI AI LOCALI AZIENDALI
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto lo scorso sabato ha previsto, tra le varie misure, anche specifiche modalità per l’ingresso dei lavoratori ai locali aziendali, con possibilità per i datori di lavoro di trattarne alcuni dati.
In particolare, il Protocollo consente ai datori di lavoro, al fine di permettere l’accesso ai locali aziendali, non solo di sottoporre i propri lavoratori al controllo della temperatura corporea e di impedirne l’ingresso qualora essa sia superiore a 37,5°, ma anche di richiedere tutta una serie informazioni volte ad accertare che, negli ultimi 14 giorni, non abbiano avuto contatti con soggetti risultanti positivi al Covid-19 e/o non provengano dalle c.d. zone a rischio, secondo le indicazioni emanate dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Appare, quindi, evidente che nello svolgimento dei predetti controlli i datori di lavoro siano ora autorizzati a raccogliere una serie di dati (anche di natura particolare) dei lavoratori, purché il trattamento avvenga nel rispetto della vigente normativa privacy.
Al riguardo, il Protocollo suggerisce ai datori di lavoro alcuni accorgimenti per garantire la tutela dei dati dei propri lavoratori, ovvero:
- rilevare la temperatura senza registrarla;
- identificare il soggetto interessato e registrarne la temperatura, solo se quest’ultima sia superiore rispetto alla soglia consentita (37,5°) e sia necessario documentare le motivazioni del mancato accesso ai locali aziendali;
- fornire un’idonea informativa sul trattamento dei dati;
- definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati, quali ad esempio l’individuazione, la designazione e la formazione dei soggetti preposti al trattamento.
Due, però, gli accorgimenti che meritano certamente un approfondimento: il primo riguarda il contenuto dell’informativa e il secondo l’individuazione delle misure per lo svolgimento dei controlli.
Con riferimento al contenuto dell’informativa, essa deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. È, però, importante che vengano correttamente individuati:
- i dati oggetto di trattamento e la loro natura;
- la finalità del trattamento, nella prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19;
- la base giuridica, nella sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanita pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (art. 9.2 lett. i) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché nell’adempimento degli obblighi di legge di cui al D.P.C.M. n. 64 del 11.03.2020 (art. 1 n. 7 lett. d) del D.P.C.M. n. 64 del 11.03.2020 e al predetto Protocollo;
- il periodo di conservazione dei dati, nella durata dello stato di emergenza.
I dati trattati, infine, non dovranno essere diffusi, né tantomeno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (come, ad esempio, la richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19”).
Definito il testo dell’informativa, esso dovrà essere affisso presso il luogo ove verranno svolti i controlli e/o messo a disposizione dei lavoratori all’ingresso dei locali aziendali, al fine di consentirne la presa visione.
Con riferimento allo svolgimento dei controlli, il datore di lavoro potrà individuare al suo interno un soggetto che – dopo essere stato designato, formato e munito dei dispositivi individuali di protezione – sarà preposto alle attività di rilievo della temperatura e di richiesta di informazioni, nonché sarà autorizzato al trattamento dei dati dei lavoratori.
Nel caso in cui la temperatura rilevata al lavoratore dovesse essere superiore a 37,5° e qualora il lavoratore abbia dichiarato di aver avuto, fuori dal contesto aziendale, contatti con soggetti risultati postivi al Covid-19, quest’ultimo dovrà:
i) essere accompagnato in luogo isolato all’interno dell’azienda, anche al fine di garantirne la riservatezza e la dignità,
ii) essere munito di apposita mascherina,
iii) prendere contatti immediati con il proprio medico curante per seguire le indicazione che gli verranno fornite.
*** *** ***
Datori di lavoro fate, quindi, attenzione a gestire l’emergenza Covid-19, anche nel rispetto della normativa privacy!