Prime riflessioni sul nuovo codice dei contratti pubblici
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in GU n. 77 del 31-3-2023 – Suppl. Ordinario n. 12
Una delle principali novità del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ( o Codice degli Appalti) è rappresentata dalla codificazione per principi. Gli articoli da 1 a 12 del nuovo codice enunciano, infatti, principi generali in virtù dei quali andranno interpretate ed applicate le disposizioni del codice stesso.
Il nuovo impianto codicistico tenta di staccarsi da una formulazione minuziosa e di dettaglio, di impronta quasi prontuaristica, per approdare ad un sistema di canoni ermeneutici, in passato elaborati attraverso il cd “soft law”.
In particolare, l’art. 4 del codice, rubricato “criterio interpretativo ed applicativo”, stabilisce che “le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1,2 e 3”.
Rimettendo a successive riflessioni i dettami elaborati dall’art. 5 all’art. 12, ci soffermiamo brevemente sui primi tre: principio del risultato, principio della fiducia, principio dell’accesso al mercato, che, per effetto della formulazione del richiamato art. 4, sembrerebbero posti in una posizione gerarchica di preminenza rispetto ai successivi.
All’art. 1 viene individuato il principio del risultato, quale attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
Il principio del risultato costituisce un criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, sottende ad ogni fase del contratto ( dall’affidamento all’esecuzione) e costituisce altresì un parametro di riferimento per: “ a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva. “ (art.1 co. 4 nuovo Codice Appalti).
Con il principio della fiducia, codificato all’art. 2, si stabilisce che “l’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. “
L’enunciazione tenta di superare la cd. “burocrazia difensiva” o “paura della firma”, favorisce e valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici.
Ai fini della responsabilità amministrativa, viene infatti definita la colpa grave, intesa come la violazione di regole e l’omissione delle ordinarie cautele e viene altresì esclusa la colpa grave nel caso in cui l’operato della PA poggi su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti.
All’art. 3, inoltre, viene individuato il principio dell’accesso al mercato in virtù del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei dettami sulla concorrenza, sulla pubblicità e sulla trasparenza, con imparzialità e non discriminazione, La concorrenza, dunque non costituisce solo una finalità ma una modalità per conseguire il miglior risultato possibile nella fase dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto.
I principi recepiscono in buona parte le elaborazioni giurisprudenziali e le linee guida elaborate dall’Anac, codificandole, riconducendole ad un rango normativo. Dalla prima lettura delle nuove norme si prospetta dunque una nuova modalità di approccio alla materia dei contratti pubblici. Forse la portata è più teorica che pratica, solo la pratica ce lo dirà, ma dal punto di vista giuridico rappresenta un interessante ritorno al sistema del civil law.