Obbligo di vaccinazione anti Covid19 per il personale sanitario
Come promesso, dopo la nota pubblicata il 12 luglio torniamo sul tema dell’obbligo di vaccinazione anti Covid 19 per il personale sanitario, nel quale è compreso quello operante nelle residenze sanitarie assistenziali -RSA-.
Sul fronte amministrativo si è avuta notizia che altri Tribunali Amministrativi Regionali sono stati interessati della questione: oltre a quelli della Liguria e della Lombardia, si legge sulla stampa di ricorsi ai TAR del Piemonte e dell’Emilia Romagna.
Allo stato nessun provvedimento di sospensiva è stato emesso dai TAR. Il motivo è che nei confronti dei ricorrenti le aziende sanitarie locali non hanno ancora assunto gli atti che determinano “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, previsti dall’art. 4, comma 6 DL 44/2021.
I TAR hanno quindi fissato l’udienza per la discussione del merito, generalmente rinviando a dopo l’estate.
Un’ottima notizia arriva invece dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un OSS renitente al vaccino, assunto da un datore di lavoro che si occupa di assistenza a pazienti fragili.
La rilevanza della decisione è dovuta alla circostanza che, diversamente da quelle dei Tribunali di Modena e di Verona, la pronuncia ha ad oggetto un provvedimento di sospensione assunto dal datore di lavoro dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 DL 44/2021, ma prima della conclusione dell’iter previsto dallo stesso articolo con l’emissione da parte della ASL dell’atto che determina “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, previsto dal comma 6 dello stesso art. 4.
Il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stato preceduto dal giudizio di inidoneità, assoluta e temporanea, alla mansione specifica da parte del medico competente.
Possiamo così ritenere confermata la bontà dell’iter che abbiamo proposto prima dell’entrata in vigore del DL 44/2021 nella nota pubblicata il 17 febbraio scorso, con i dovuti aggiustamenti in relazione agli sviluppi normativi e alla specificità dei singoli casi, che siamo disponibili ad approfondire.