Mancata iscrizione del servicer all’albo degli intermediari finanziari: quali conseguenze?
Il Tribunale di Monza, con l’ordinanza del 22 gennaio scorso, ha sospeso la vendita degli immobili pignorati in quanto ha rilevato che il servicer incaricato da una società veicolo, cessionaria di crediti in blocco acquistati ai sensi dell’art. 58 TUB, era privo della rappresentanza sostanziale e processuale non essendo iscritto nell’albo degli intermediari finanziari.
Come noto, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti vengono realizzate attraverso la costituzione di società denominate “società veicolo” le quali devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso la Banca d’Italia per finalità statistiche.
Tali società provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti dal cedente e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.
I crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quelli relativi alle altre operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla medesima.
Stando a quanto statuito dall’art. 2, comma 3, lett. c), Legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ai “soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (cd. servicer).
Il comma 6 del suddetto articolo prevede che “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l’iscrizione nell’albo previsto dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
In pratica, quindi:
- le società veicolo devono essere necessariamente iscritte all’elenco tenuto presso la Banca d’Italia per finalità statistiche;
- la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata a un servicer iscritto nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB;
- il servicer nominato può a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un cd. subservicer, anche non iscritto all’albo, che opera sotto la sua responsabilità.
Ora, nel caso di specie, il debitore esecutato aveva eccepito che il servicer che aveva agito esecutivamente in qualità di creditore procedente non risultava iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB.
Il Giudice dell’Esecuzione, verificata la mancata iscrizione del servicer nel suddetto albo, ha pertanto affermato che l’atto con il quale la società veicolo aveva conferito la procura per la riscossione dei propri crediti a una società non iscritta all’albo degli intermediari finanziari era da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c..
Per il Giudice, infatti, l’art. 2, comma 6, Legge n. 130/1999 rappresenta una norma imperativa la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo, per garantire che la riscossione dei crediti – da cui dipende la remuneratività dell’investimento effettuato – venga svolta da soggetti dotati di determinati requisiti di professionalità.
La nullità della procura conferita al servicer ha, quindi, comportato che la società non iscritta all’albo risultava priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non poteva, pertanto, riscuotere i crediti in nome e per conto di quest’ultima.
Conseguentemente, la società non iscritta all’albo, cui era stato conferito il potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo in forza di un atto nullo, non poteva nemmeno validamente rappresentare in giudizio tale società, ostando a ciò il disposto dell’art. 77 c.p.c..
E’ evidente come l’ordinanza in esame rappresenti un caso emblematico che potrà produrre effetti molto rilevanti in situazioni simili, in quanto potrà consentire ai debitori ceduti di ottenere la sospensione dei pignoramenti in corso o la revoca dei decreti ingiuntivi subiti.