Malattia per più di 60 giorni: è ingiustificata l’assenza del lavoratore che attende passivamente la visita del medico competente
Secondo le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, e in particolare, secondo l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, a seguito dell’assenza dal lavoro per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi, il dipendente può riprendere il lavoro dopo essere stato sottoposto alla visita medica che ne verifica l’idoneità alla mansione.
Ne consegue che, al termine del periodo di malattia, il datore di lavoro ha l’obbligo di fissare la visita medica e, prima di conoscerne l’esito, non può adibire il lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate.
E il lavoratore non ha nessun obbligo e può, quindi, rimanere assente fintanto che il datore di lavoro non fissa la visita?
Con un’interessante sentenza del 12/10/2022, la n. 29756, la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa, affermando, infatti, che, una volta cessato lo stato di malattia, il lavoratore ha comunque il dovere di presentarsi al lavoro: l’obbligo a carico del datore di lavoro di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008 non lo autorizza a rimanere passivamente in attesa dell’iniziativa datoriale finalizzata all’effettuazione della visita di idoneità.
Richiamando un’altra pronuncia sul tema, la Suprema Corte ribadisce che la visita medica deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell’assenza, ma che nulla esclude che, in attesa della visita, il datore di lavoro disponga un’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore.
In sostanza, l’omessa convocazione a visita legittima il lavoratore a non svolgere le mansioni assegnate prima della malattia, ma non anche la sua mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro adibirlo temporaneamente ad altre mansioni, nel rispetto ovviamente delle disposizioni che regolano il “cambio di mansioni”.
Applicando tali principi, ed è qui l’aspetto più interessante della pronuncia, la Corte di Cassazione ha, quindi, confermato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore, che, dopo la malattia, non si era presentato al lavoro ed era rimasto inerte in attesa di essere sottoposto a vista, con ciò restando, di fatto, assente ingiustificato.
Vedremo come si orienterà la giurisprudenza sul tema, ma è, comunque, bene che, anche in applicazione degli obblighi di correttezza e buona fede che devono connotare il rapporto di lavoro, al termine del periodo di malattia il datore di lavoro si attivi tempestivamente per fissare la visita e assolvere all’obbligo di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/2008.