Legittima difesa, ecco le principali novità
Il 28 marzo 2019 il Parlamento ha definitivamente approvato la proposta di legge volta a modificare la disciplina della legittima difesa.
Nodo cruciale della riforma è la modifica all’articolo 52 del Codice Penale. Sarà sempre considerato in “stato di legittima difesa” chi, nel proprio domicilio o in un luogo ad esso equiparato, respinge le intrusioni da parte di una o più persone poste in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
Ciò significa che se l’aggressore ha violato il domicilio e l’aggredito usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo, si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa richiesto per escludere la rilevanza penale della condotta.
Viene poi modificato l’articolo 55 del Codice Penale, in tema di eccesso colposo di legittima difesa. La riforma precisa che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione. Il Legislatore esclude inoltre la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Importanti novità si registrano anche sotto il profilo del risarcimento del danno: nei casi di condanna per furto in appartamento, infatti, la sospensione condizionale della pena sarà subordinata al risarcimento integrale alla persona offesa.
Sotto il profilo sanzionatorio, vengono inasprite le pene per i reati di violazione di domicilio (da uno a quattro anni), furto in appartamento e scippo (da quattro a sette anni), mentre per la rapina la reclusione minima sale a cinque anni.
Con tale riforma il legislatore ha inoltre cercato di garantire a chi si difende da aggressioni nel proprio domicilio l’esenzione dalla responsabilità non solo penale, ma anche civile. Nei casi di legittima difesa domiciliare, infatti, se l’autore del fatto viene assolto in sede penale, non sarà, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
Una rilevante modifica riguarda poi le spese legali di chi ha agito per legittima difesa: vengono estese le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo.
All’articolo 9 della legge, da ultimo, si interviene sul codice di procedura penale, affinché venga assicurata la priorità nella formazione dei ruoli di udienza dei processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose a carico di chi si è difeso da un’aggressione nel proprio domicilio.