Le nuove regole della collaborazione
A distanza di oltre 12 anni dalla Legge Biagi e dopo successive e molteplici riforme, il Testo Unico di Riordino dei Contratti di Lavoro (D.Lgs. n. 81/2015) è intervenuto in tema di collaborazione coordinata e continuativa, modificandone profondamente la disciplina.
Occorre innanzitutto dare conto che a decorrere dal 25 giugno 2015 sono abrogate le disposizioni in tema di:
- lavoro a progetto
- mini co.co.co (rapporto di durata complessiva non superiore a 30 giorni, ovvero 240 ore nei servizi di cura e assistenza alla persona, nell’anno solare con il medesimo committente con compenso non superiore ad € 5.000,00)
- requisiti di genuinità delle partite IVA
L’abrogazione normativa non impedisce di continuare a ricorrere alla collaborazione coordinata e continuativa, seppure con regole diverse, che trovano applicazione per i contratti stipulati dal 25 giugno 2015.
Cosa si intende per collaborazione coordinata e continuativa?
Secondo l’art. 409 c.p.c., cui il nuovo testo di legge fa espresso riferimento, la collaborazione coordinata e continuativa è il contratto di lavoro per il quale il collaboratore si impegna a svolgere una prestazione d’opera continuativa, a carattere prevalentemente personale, in favore del committente ed in coordinamento con questo, senza vincolo di subordinazione.
La prestazione, dunque, deve essere caratterizzata da:
- continuità: il collaboratore è impegnato in favore del committente in un arco temporale che induce ad escludere che la prestazione sia meramente occasionale o istantanea,
- personalità: il collaboratore può avvalersi di mezzi propri, ma l’apporto strumentale deve essere marginale rispetto alla preminenza dell’apporto personale,
- coordinamento: il collaboratore deve raffrontarsi con l’organizzazione aziendale del committente e coordinarsi con le esigenze di questo,
- autonomia: il collaboratore deve autodeterminarsi nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto. In particolare, al fine di escludere la sussistenza della subordinazione, il nuovo testo di legge stabilisce che le modalità di esecuzione della prestazione non devono essere organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per interpretare il concetto di etero organizzazione e, soprattutto, per distinguerlo dalla nozione di mero coordinamento, occorrerà attendere le prime pronunce giurisprudenziali.
Da una prima lettura della norma emerge che la novità più rilevante è certamente il venire meno dell’obbligo dell’individuazione del progetto.
Si suggerisce comunque di indicare in modo preciso l’oggetto della collaborazione al fine di evitare che la prestazione lavorativa sia qualificata come una generica messa a disposizione delle energie psico fisiche in favore del committente e, conseguentemente, sorgano dubbi in ordine alla natura autonoma del rapporto.
Com’è regolato il rapporto di collaborazione?
La legge non fornisce alcuna indicazione né in merito alla forma del contratto né circa le modalità di svolgimento del rapporto, che, pertanto, sono rimesse alla determinazione delle parti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede previsti dal codice civile.
Quali sono le conseguenze nel caso in cui la collaborazione sia etero organizzata e, dunque, non genuina?
La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione, che pure si concretizzino in prestazioni continuative di lavoro esclusivamente personale, si applica la disciplina del lavoro subordinato, qualora le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tale disposizione non trova applicazione nei seguenti casi:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore,
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali,
- attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società nell’esercizio della loro funzione,
- attività prestate da partecipanti a collegi e commissioni nell’esercizio della loro funzione,
- collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
I principali commentatori confermano che l’accertamento della etero organizzazione non comporti la conversione del contratto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato: al collaboratore saranno semplicemente riconosciute le tutele a livello normativo, retributivo e contributivo proprie della subordinazione.
Dunque, la norma di legge esclude la conversione in lavoro subordinato: la conseguenza più rilevante è che per le collaborazioni attivate dal 7 marzo 2015, delle quali sia accertata la etero organizzazione, il regime sanzionatorio in caso di licenziamento ingiustificato sarà da parametrare a due mensilità del compenso per ogni anno di servizio in applicazione del D.Lgs. n. 23/2015.
La certificazione delle collaborazioni
Le parti possono chiedere alla commissione di certificazione istituita ex art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione del rapporto, dalla quale si evinca che la prestazione resa dal collaboratore non è etero organizzata dal committente.
La novità è che nel corso della procedura di certificazione il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro.
Si ricorda che la certificazione è opponibile nei confronti di terzi (tra i quali, INPS ed INAIL) e conserva i propri effetti fino all’emanazione della sentenza di primo grado che accolga il ricorso al Giudice del Lavoro, con cui è stato impugnato l’atto certificato.
La stabilizzazione delle collaborazioni e delle partite IVA
Al fine promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, il legislatore ha introdotto una vera e propria sanatoria per i pregressi rapporti di collaborazione anche a progetto e delle prestazioni svolte dai soggetti titolari di partita IVA.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) e soggetti titolari di partita IVA, con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, beneficeranno dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. Occorre precisare che sono fatti salvi gli illeciti accertati dagli organi di vigilanza prima dell’assunzione del lavoratore.
L’effetto estintivo in questione si produce solo qualora siano rispettate due condizioni:
- il lavoratore interessato deve sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede protetta (cioè presso la Direzione Territoriale del Lavoro ovvero con l’assistenza di un sindacato ovvero innanzi alla commissione di certificazione) a definizione di tutte le pretese inerenti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro,
- il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi l’assunzione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Cosa fare dei contratti a progetto in essere?
Le norme abrogate continuano ad applicarsi ai contratti che erano in atto alla data del 25 giugno 2015.
Si ritiene sia possibile prorogare tali contratti, purché ne sussistano le condizioni secondo la precedente normativa (e cioè al fine di completare il progetto, qualora il committente vi abbia interesse).
Si segnala che Confindustria con le circolari n. 19881 del 31.07.2015 e n. 19893 del 24.09.2015 ha suggerito di non prorogare il termine dei contratti a progetto oltre il 31.12.2015 ovvero, qualora il rapporto prosegua oltre tale data, di verificarne la compatibilità con la nuova disciplina, in particolare valutando la sussistenza di un’eventuale etero organizzazione da parte del committente.