LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO AI TEMPI DELL’EMERGENZA, TRA STATO DI NECESSITÀ E SICUREZZA DELLE CURE
La cronaca quotidianamente riferisce le criticità che il nostro sistema sanitario sta attraversando a causa della diffusione del Covid-19; medici ed operatori, costretti a turni di lavoro sfiancanti ed in condizioni estreme, mettono ogni giorno a rischio la propria vita per cercare di contenere una pandemia che purtroppo, al momento, non accenna a placarsi.
Eppure, sebbene la riconoscenza ed il plauso per il loro operato siano unanimi, alcune Procure della Repubblica hanno avviato indagini penali per acclarare eventuali responsabilità del personale sanitario in seguito ad eventi critici verificatisi all’interno di alcuni ospedali.
Inevitabile l’interrogativo, sollevato da sindacati ed associazioni di categoria, circa l’opportunità di applicare, anche in una situazione emergenziale come quella in atto, la vigente normativa in tema di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, recentemente riformata dalla Legge 24/2017 c.d. Gelli Bianco.
Secondo l’art. 590 sexies del Codice Penale, infatti, in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione medica, la punibilità è esclusa se l’evento si è verificato per imperizia e se il sanitario ha agito seguendo le indicazioni terapeutiche prescritte da linee guida o da buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, purché adeguate al caso clinico.
In concreto, per andare esente da responsabilità il sanitario, una volta individuate in modo corretto le linee guida, dovrà aver commesso un errore applicativo di modesta entità, da cui sia derivato l’evento lesivo.
In caso di infezione da Covid-19, tuttavia, ad oggi i medici non dispongono di linee guida specifiche che regolino l’attività diagnostico-terapeutica, né di buone pratiche o protocolli che abbiano ottenuto una qualche validazione da parte della comunità scientifica.
L’inevitabile conseguenza di tale incertezza è il rischio di un incontrollato moltiplicarsi di richieste risarcitorie, nei confronti degli ospedali, oltre che di procedimenti penali a carico degli operatori.
Da più parti si invoca di escludere la configurabilità di ipotesi di responsabilità civile e penale del personale medico, quantomeno sino all’emanazione di una normativa ad hoc in materia di gestione terapeutica da infezione da Covid-19; in alternativa, si ipotizza l’applicazione dell’esimente dello stato di necessità, sussistendo in concreto il pericolo attuale di un danno grave alla persona richiesto dall’art. 54 del Codice Penale.
È attualmente al vaglio del Governo un emendamento al Decreto Cura Italia emanato lo scorso 17 marzo, che limiterebbe la responsabilità civile e penale degli operatori sanitari per tuttala durata dell’emergenza. Quali che siano le determinazioni del Legislatore, è auspicabile che la sicurezza delle cure venga assicurata anche in questa situazione di emergenza, salvaguardando il ruolo di medici, infermieri e di chiunque sia impegnato contro la difficile battaglia in atto.