Nella seduta di mercoledì 14 novembre, la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge titolata Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Nell’allegato in calce, è consultabile la proposta approvata dalla Camera il 21 gennaio 2016 così come modificata dal Senato il 18 ottobre 2017.

La legge, la cui finalità è quella di tutelare il dipendente che segnala illeciti rispetto a misure discriminatorie o penalizzanti nell’ambito del rapporto di lavoro sia esso pubblico o privato, consta di soli tre articoli.

Art. 1 – Tutela del dipendente pubblico

Introduce significative modifiche all’articolo 54 bis del testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001), norma che, come noto, aveva introdotto per la prima volta in Italia una disciplina sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia avvenuto a conoscenza in ragione del suo ruolo.

In estrema sintesi queste sono alcune delle principali novità:

  • tra i destinatari della segnalazione il superiore gerarchico (che era già previsto nell’art. 54 bis in aggiunta all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all’Anac) viene sostituito con il Responsabile della corruzione e della trasparenza;
  • al dipendente pubblico sono equiparati anche i dipendenti degli enti pubblici economici, quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica;
  • viene sancito il divieto di rivelare l’identità del segnalante anche nell’ambito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., e in quello avanti la Corte dei Conti fino alla chiusura dell’istruttoria ed è altresì previsto che la segnalazione sia sottratta all’accesso ex L. 241/1990;
  • è previsto che l’Anac adotti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite linee guida per le procedure di segnalazione degli illeciti al fine di meglio garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto delle segnalazioni;
  • l’adozione di misure ritenute ritorsive è segnalata all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali ed è previsto che l’Anac applichi sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del responsabile (da 5.000 a 30.00 euro);
  • sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) anche nelle ipotesi in cui vengano accertate l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni;
  • è sancito il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il licenziamento sia motivato dalla segnalazione.

Art. 2 – Tutela del dipendente o collaboratore nel settore privato

La tutela è attuata introducendo tre nuovi commi (2 bis, 2 ter, 2 quater) all’art. 6 del D. Lgs. 8 giungo 2001 n. 231.

In sintesi, viene previsto che i Modelli Organizzativi debbano prevedere “uno o più canali” che consentano ai soggetti indicati all’art. 5, lettera a) e b) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il comma b) dell’art. 2bis prevede, inoltre, che il Modello debba prevedere “almeno un canale alternativo” idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche.

Il Modello deve sancire il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante. L’adozione di misure discriminatorie può essere oggetto di denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza, oltre che da parte dell’interessato, anche da parte dell’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Nel sistema disciplinare devono essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, ma anche nei confronti di chi effettua con dolo e colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Viene prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Come nel settore pubblico, è onere del datore di lavoro – in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari o misure quali demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa, successive alla segnalazione – dimostrare che l’adozione di dette misure sia estranea alla segnalazione mossa.

Art. 3 – Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

L’articolo è stato introdotto dal Senato.

La disposizione introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.), del segreto professionale (art. 622 c.p.), del segreto scientifico e industriale (art. 623 c.p.) nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore da parte del prestatore di lavoro (art. 2105 c.c.) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni (siano esse pubbliche o private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

La giusta causa non opera ove l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata (comma 2).

Si prevede, infine, che, quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine (comma 3).

Allegato scaricabile

 

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