IL PUNTO SUL ‘BLOCCO’ DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DOPO IL DECRETO RISTORI
Il Decreto Ristori è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020 ed è in vigore dal 29 ottobre. Nell’art. 12, commi 9, 10 e 11 sono contenute le disposizioni relative al ‘blocco’ dei licenziamenti.
Di seguito una sintesi.
Fino al 31 gennaio 2021
- resta vietato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire il licenziamento dipendente da ragioni inerenti l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro,
- restano sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro alla data del 18 marzo 2020; si tratta dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti prima del 07 marzo 2015 da aziende con più di 15 dipendenti.
Il Decreto Ristori conferma le eccezioni al divieto di licenziamento cosiddetto economico contenute nel Decreto Agosto (convertito con legge in vigore dal 14 ottobre 2020):
- è consentito il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, quando la società è messa in liquidazione senza continuazione dell’attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che realizzi un trasferimento di azienda o un ramo di essa: quindi, se si configura cessione di azienda o di ramo di azienda, il licenziamento è vietato;
- è consentito il licenziamento preceduto da accordo collettivo aziendale, stipulato dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, avente ad oggetto l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che il singolo lavoratore aderisca all’accordo;
- è consentito il licenziamento intimato in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero quando ne sia disposta la cessazione; se l’esercizio provvisorio è disposto per un ramo dell’azienda, possono essere licenziati i dipendenti addetti ai settori non compresi nel ramo.
Rimane ferma la facoltà di licenziamento nel caso di cambio appalto, quando il personale dipendente dell’appaltatore che cessa è riassunto dal subentrante in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto (facoltà introdotta dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia, in vigore dal 30 aprile 2020).
Attenzione: la disciplina contenuta nel Decreto Ristori supera le disposizioni contenute nel Decreto Agosto, in base alle quali il divieto di licenziamento dipendeva dalla fruizione degli ammortizzatori sociali con la causale COVID19 e dalla scelta di fruire dell’esonero contributivo.
In conclusione, la disciplina contenuta nel Decreto Ristori si applica a tutte le imprese fino al 31 gennaio 2021.
Da ultimo, un accenno ai licenziamenti individuali consentiti:
- il licenziamento per giusta causa,
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo,
- il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Rientra nel divieto il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione.
Sono consentiti (non costituendo licenziamento):
- il recessoper mancato superamento della prova,
- il recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo con preavviso decorrente dal medesimo termine.