Ammortizzatori sociali – dopo il Jobs Act – parte seconda
Nell’articolo precedente abbiamo analizzato come il Jobs Act è intervenuto in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria: oggi esaminiamo le novità relativamente ai contratti di solidarietà difensivi e ai fondi di solidarietà.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI
Fino all’emanazione del D. Lgs. n.148/2015 per i contratti di solidarietà difensivi – ovverosia quegli accordi, stipulati tra l’imprenditore e la parte sindacale, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e, quindi, evitare la riduzione del personale – il legislatore aveva previsto due tipologie di contratti:
- TIPO A, per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS;
- TIPO B, per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane.
A seguito dell’emanazione del D. Lgs. n.148/2015 la disciplina regolante i vecchi contratti di TIPO A è contenuta nel Capo III del decreto anzidetto: in sostanza, i vecchi contratti di TIPO A sono divenuti una causale della CIGS.
Premettendo che per la disciplina comune per gli ammortizzatori sociali si rimanda al precedente articolo, l’art.21, comma 5 D. Lgs. n.148/2015 prevede che il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
Analizzando il dato normativo si evince che, rispetto al passato, il legislatore non fa più riferimento ad accordi stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ma a contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Relativamente a quello che è il contenuto del contratto di solidarietà, l’art.21, comma 5 citato dispone che:
- la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e che per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato;
- il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà;
- il contratto deve specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto: in tale ipotesi, il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
- il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
- le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Elemento di novità è anche la durata dell’integrazione salariale.
In passato, l’integrazione poteva raggiungere, a particolari condizioni, una durata massima di 48 (o 60 mesi):
Ora, l’art.4 D. Lgs. n.148/2015 ha ridotto la durata complessiva dell’integrazione salariale da 36 a 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile.
Tuttavia, per favorire l’impiego di strumenti a sostegno del reddito che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anziché la sospensione dell’attività lavorativa, l’art.22, comma 5 D. Lgs. n.148/15, dispone che, ai fini della durata massima complessiva, la durata dei trattamenti per la causale di contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente: ciò significa che la durata complessiva può arrivare fino a 36 mesi.
Relativamente ai vecchi contratti di solidarietà di TIPO B, il legislatore ha disposto l’abrogazione della relativa disciplina con effetto dal 1 luglio 2016.
Con circolare n. 8 del 12 febbraio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che i contratti di solidarietà di TIPO B stipulati:
– prima del 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista nel verbale di accodo firmato dalle parti;
– dal 15 ottobre 2015 in poi saranno applicati comunque non oltre il 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza successiva.
I FONDI DI SOLIDARIETA’
Hanno lo scopo di garantire forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro alle imprese per le quali non si applica la disciplina relativa alla cassa integrazione.
Dal 2016 sono previste tre tipologie di fondi: due – tra loro alternative – denominate fondi di solidarietà bilaterale e che dovrebbero rappresentare, nelle intenzioni del legislatore, la regola; la terza, residuale, denominata Fondo di integrazione salariale, prevista per i datori di lavoro per i quali non esiste un fondo bilaterale.
Fondo di solidarietà bilaterale
E’ costituito su iniziativa delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; è istituito presso l’INPS con apposito decreto ministeriale emanato entro 90 giorni dall’accordo tra le parti sociali.
Oltre ad intervenire con integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro, il fondo può prevedere ulteriori prestazioni per i datori di lavoro che, per dimensione e/o per settore, sono già coperti dagli ordinari ammortizzatori sociali.
Il finanziamento è assicurato da contributi nella misura fissata dal decreto ministeriale istitutivo: i contributi per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore.
E’ altresì previsto un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che fanno ricorso alle prestazioni.
Fondi di solidarietà alternatvi
Sono i fondi, già costituiti, relativi ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.
Assicurano almeno una delle seguenti prestazioni:
– un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario, cioè la prestazione garantita in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa come previste per le integrazioni salariali ordinarie;
– l’assegno di solidarietà, cioè la prestazione in caso di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente limitandone il periodo massimo comunque non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
Possono altresì:
– assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
– prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.
Fondo di integrazione salariale
E’ il fondo obbligatorio per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e che non hanno istituito fondi bilaterali.
Riguardano i datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti (apprendisti compresi).
Garantisce l’assegno di solidarietà.
Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, assicura per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario. L’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo: 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.
È fissata poi una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni pari al 4% della retribuzione persa.
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