EMERGENZA COVID-19, SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ 231
Gli interventi normativi che si stanno susseguendo in questi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 rendono necessaria una riflessione circa le ripercussioni sul D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Le prescrizioni per il contenimento dell’epidemia, infatti, hanno impattato in modo significativo sulla commissione di particolari categorie di reati presupposto, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, i reati informatici, gli illeciti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con particolare riguardo a questi ultimi, che più da vicino interessano la totalità delle attività economiche, molteplici sono le misure anti contagio previste dal Governo che vanno ad aggiungersi al generico obbligo, sancito dall’art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro, di tutelare l’integrità di dipendenti e collaboratori.
Si pensi, ad esempio, a quanto stabilito con il DPCM 11 marzo 2020 n. 18, nonché con il Protocollo stilato tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, con cui si individuano specifiche misure di sicurezza che le aziende devono adottare al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro.
Tra queste, la riorganizzazione delle attività aziendali, favorendo ove possibile il ricorso allo smart working, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle postazioni di lavoro, degli spogliatoi e delle aree comuni, la messa a disposizione di prodotti igienizzanti e di idonei dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine, oltre che la predisposizione di procedure per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus.
Inoltre, con il Decreto Legge del 17 marzo 2020, l’infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio ai sensi del D. Lgs. 81/08, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Orbene, la violazione di tali ulteriori prescrizioni, al ricorrere degli altri presupposti di legge, è ora idonea a fondare un addebito di responsabilità ai sensi dell’art. 25-septies D. Lgs. 231/2001: laddove, infatti, le misure adottate non siano in grado di evitare la propagazione del virus in azienda, la malattia o il decesso dei lavoratori contagiati possono integrare i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), entrambi commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Tale rinnovato assetto normativo impone quindi alle imprese, anche avvalendosi del supporto specialistico del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e, se presente, del Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, di valutare i profili di rischio da COVID-19 e, conseguentemente, l’adeguatezza dei propri presidi di controllo interno, aggiornando con tempestività le misure adottate sulla base delle prescrizioni impartite dalle autorità sanitarie.
L’Organismo di Vigilanza, proprio considerati i potenziali impatti anche a livello di D. Lgs. n. 231/2001, sarà chiamato ad assicurare un’attività di monitoraggio costante sulle iniziative intraprese e sulle misure di prevenzione adottate o in corso di attuazione e, in caso di inerzia, stimolare le misure di adeguamento, valutando così l’effettività del Modello Organizzativo 231 e segnalando, ove occorra, eventuali proposte di interventi correttivi a livello organizzativo e informativo.
È importante, quindi, mantenere con l’OdV un costante flusso informativo in merito agli adempimenti posti in essere, ad esempio, con particolare riferimento all’adozione di protocolli specifici che recepiscano le indicazioni contenuti nei provvedimenti ad oggi intervenuti, all’adempimento degli obblighi informativi, alle riunioni del Servizio di Protezione e Prevenzione, alle operazioni di sanificazione, alle indicazioni del Medico Competente, alla gestione dei DPI, alla nuova organizzazione del lavoro in caso di prosecuzione, totale o parziale dell’attività ivi.
Una volta superata la fase emergenziale, si imporrà alle aziende una più ampia riflessione circa l’eventuale revisione dei modelli organizzativi in atto e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, così da rafforzare i presidi già esistenti in relazione a rischi già mappati, anche se non strettamente connessi con quello da contagio.