DOMANDE E RISPOSTE ALL’INIZIO DELLA SCUOLA NELL’ANNO DEL COVID-19: QUALI TUTELE PER I GENITORI IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO
TUO FIGLIO È IN QUARANTENA?
L’ASL/ATS lo pone in quarantena in quanto contatto stretto* di un caso accertato di Covid-19. Non necessariamente pone te (e gli altri famigliari conviventi) in quarantena.
Quindi, tu devi recarti al lavoro, con una eccezione (art. 5 D.L. 111/2020):
- se il caso accertato di Covid-19 è all’interno del plesso scolastico (ad esempio un compagno di classe o un insegnante) e tuo figlio è minore di 14 anni, per il periodo della sua quarantena hai diritto di lavorare in smart working o di fruire di un congedo con un’indennità pari al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa; se la tua mansione non può essere svolta in smart working, hai comunque diritto al congedo.
Smart working e congedo devono essere fruiti da un genitore per volta a condizione che l’altro genitore non sia già in smart working, anche per altro titolo, o non sia comunque a casa perchè non svolge alcuna attività lavorativa. No quindi a smart working e congedo se l’altro genitore è in cassa integrazione.
La norma prevede espressamente che il congedo possa essere fruito entro il 31 dicembre 2020.
Al momento non è chiaro se lo stesso limite temporale sia applicabile al diritto allo smart working o se lo stesso non abbia scadenza, come è auspicabile. Si è in attesa di chiarimenti.
ATTENZIONE: se l’ASL/ATS, nell’ambito dell’attività di contact tracing, non riconduce all’ambito scolastico il contatto con il caso accertato di Covid-19, è escluso il diritto allo smart working e/o al congedo.
Rimane ovviamente la possibilità di fruire di ferie e/o permessi autorizzati dal datore di lavoro o concordare lo smart working, pur in assenza delle condizioni eccezionali che ne attribuiscono il diritto.
TUO FIGLIO È POSITIVO AL COVID-19?
Tu in quanto genitore sei un contatto stretto*: sarai quindi messo in quarantena dall’ASL/ATS.
La tua assenza dal lavoro è giustificata dall’art. 26, comma 1 D.L. 18/2020 (Cura Italia) convertito con Legge 27/2020: i lavoratori posti in quarantena hanno diritto all’indennità economica di malattia a carico dell’INPS (con correlata contribuzione figurativa) e all’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.
La quarantena dura 14 giorni. I giorni non si calcolano ai fini del periodo di comporto.
È la ASL/ATS a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza. Il medico di base redige il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
TUO FIGLIO PRESENTA SINTOMI RICONDUCIBILI AL COVID-19?
Ovviamente devi tenerlo a casa e informare il medico di base o il pediatra.
Se e finchè non è disposta la quarantena o accertata la positività del Covid-19, non hai diritto né allo smart working o al congedo né alla malattia.
* In base alle indicazioni del Ministero della Salute si ha contatto stretto nei seguenti casi:
- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
COVID-19: Che cos’è il nuovo Coronavirus – Ministero della Salute