CORONAVIRUS: GLI EFFETTI SUI CONTRATTI COMMERCIALI
La situazione di emergenza che stiamo vivendo ed i provvedimenti dell’autorità che ne sono derivati stanno incidendo sulla capacità delle imprese di adempiere regolarmente ai contratti stipulati.
Molti si trovano, infatti, a non poter eseguire una determinata prestazione o, viceversa, a subire un arresto nel regolare svolgimento del rapporto contrattuale.
Benché la questione richieda una valutazione caso per caso, siamo di fronte ad una tipica ipotesi di “forza maggiore” e cioè ad una situazione imprevedibile ed inevitabile, del tutto estranea alla volontà delle parti.
Nella stipulazione dei contratti si è soliti disciplinare gli effetti del verificarsi di cause di forza maggiore; in tal caso, occorrerà anzitutto fare riferimento alle regole concordate.
In mancanza di specifiche pattuizioni, invece, troveranno applicazione le norme generali, diverse a seconda che l’impossibilità ad eseguire la prestazione sia definitiva o soltanto temporanea, totale o parziale.
Impossibilità definitiva
Se una prestazione diventata impossibile per una causa non imputabile al debitore (come quella della forza maggiore) e l’impossibilità è definitiva (cioè l’impedimento è irreversibile), quella obbligazione si estingue e quindi non è più dovuta la prestazione.
Impossibilità temporanea
Se, invece, l’impossibilità è soltanto temporanea, il debitore rimane obbligato, ma non risponde del ritardo nell’esecuzione della prestazione finché perdura l’impedimento.
L’obbligazione però si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, a seconda alla tipologia di prestazione, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguirla o il creditore non ha più interesse a riceverla (pensiamo ad una fornitura “stagionale” o destinata all’organizzatore di un evento non rinviabile).
Impossibilità parziale
Se la prestazione è diventata impossibile solo in parte, il debitore esegue la prestazione solo per la parte rimasta possibile.
Quali sono gli effetti sul contratto?
Se una parte è liberata dalla propria obbligazione perché l’esecuzione è diventata totalmente impossibile, anche la controparte non sarà più tenuta ad eseguire la propria prestazione (ad esempio a pagare il relativo prezzo) e quanto eventualmente già versato dovrà esserle restituito. Il contratto, in questo caso, si risolve.
Se la prestazione di una parte è diventata solo parzialmente impossibile, l’altra ha diritto:
- ad una corrispondente riduzione della propria prestazione (ad esempio, una riduzione del corrispettivo); in questo caso si ha una risoluzione parziale;
- di recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile a ricevere un adempimento parziale e cioè la prestazione che è residuata.
Gli scenari – sopra brevemente riepilogati – sono, dunque, vari e articolati e richiedono sempre una valutazione specifica del caso, soprattutto se devono trovare applicazione nell’ambito di una situazione atipica ed in continua evoluzione come quella che stiamo vivendo.