CORONAVIRUS: GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DEL DECRETO CURA ITALIA
Il 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge n.18/2020 (DL), recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Proponiamo una sintesi dei provvedimenti che riguardano gli ammortizzatori sociali, con la precisazione che la materia è “in divenire”, essendo diversi i temi sui quali si sta tuttora dibattendo e sui quali si avrà modo di tornare, anche una volta note le indicazioni ed istruzioni/chiarimenti che presumibilmente verranno resi dal Ministero, dall’INPS o dalle Regioni.
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e Assegno Ordinario – art.19 DL
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza coronavirus, possono presentare domanda di concessione della CIGO o dell’assegno ordinario (quest’ultimo consistente, per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, nella prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà per i datori di lavoro con mediamente più di 5 dipendenti o dal Fondo di Integrazione Salariale – FIS – per i datori con mediamente più di 15 dipendenti) indicando come causale “emergenza COVID-19”.
Il periodo di integrazione salariale può decorrere dal 23 febbraio 2020 per un periodo di massimo 9 settimane, da fruirsi comunque entro il mese di agosto 2020.
L’assegno ordinario è previsto anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
La procedura è semplificata: non occorre rispettare i termini di cui all’art.15 D.Lgs. 148/2018 ma è necessario comunque inviare alle RSA/RSU ed alle organizzazioni sindacali la comunicazione preventiva nonché effettuare la consultazione e l’esame congiunto, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi.
La domanda di CIGO deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto la sospensione/riduzione dell’attività e non è soggetta alla verifica dei requisiti “ordinari” (ovverosia, situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, oppure situazioni temporanee di mercato).
I periodi di integrazione salariale sono neutri, nel senso che non rilevano ai fini del conteggio della durata ordinaria massima dell’intervento.
Non è dovuto il contributo addizionale.
Possono essere collocati in CIGO o beneficiare dell’assegno ordinario i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020: non trova quindi applicazione l’ordinario criterio dell’anzianità di 90 giorni di lavoro effettivo.
Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) – art.20 DL
Le aziende che alla data del 17 marzo 2020 hanno in corso la CIGS, possono presentare domanda di concessione di CIGO per “emergenza COVID-19” di cui all’art.19 DL, per un periodo massimo di 9 settimane
Se richiesta, la CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso.
Possono fruire della CIGO anche i lavoratori beneficiari della CIGS a totale copertura dell’orario di lavoro.
La CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS.
Il periodo di CIGO in sostituzione della CIGS è neutro rispetto alla durata ordinaria massima della CIGS.
Per le imprese che fruiscono di CIGS, ma che non hanno possibilità di accedere alla CIGO (si pensi, ad esempio, alle imprese del commercio con più di 50 dipendenti), è previsto che possano proporre domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).
Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD) – art.22
I datori di lavoro – esclusi quelli domestici – che non possono ricorrere alla CIGO o all’assegno ordinario possono chiedere la CIGD.
Le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le Parti Sociali.
L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
I trattamenti di CIGD possono essere chiesti alla Regione/Provincia autonoma per un periodo non superiore a 9 settimane (stessa durata massima della CIGO).
Spetta all’INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
E’ riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Il DL ha comunque fatto salve le previsioni di cui agli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 concernenti rispettivamente la CIGD nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).