(Cass. civ. sez. III 06/02/2025, n. 2967)

Di recente, la Corte di Cassazione si è pronunciata circa l’efficacia del diritto di recesso esercitato dal promissario acquirente in relazione a un contratto preliminare che convenzionalmente escludeva tale diritto, sulla base di una scrittura privata sottoscritta solo da alcuni dei promittenti venditori.

Precisamente, con l’ordinanza n. 2967/2025 dello scorso 6 febbraio, i giudici della Suprema Corte hanno statuito che, in caso di preliminare di vendita in cui le parti hanno espressamente escluso il diritto di recesso del promissario acquirente, la mancata sottoscrizione da parte di uno dei promittenti venditori dell’accordo in cui vi è una manifestazione tacita di volontà di rinunciare a tale clausola, osta alla risoluzione del contratto preliminare, ma non impedisce il recesso del promissario acquirente, sia pure con effetto limitato alle sole parti firmatarie dell’accordo, rientrando nella relativa autonomia negoziale.

Nel caso in esame, tre soci di una S.r.l. si sono obbligati a cedere il 25% delle proprie quote tramite un contratto preliminare di vendita, prevedendo il versamento di acconti e convenendo che, sino alla stipula del contratto definitivo, per il promissario acquirente “non era ammessa alcuna possibilità di recedere dal preliminare”.

Successivamente, con una scrittura privata sottoscritta dal promissario acquirente e da due dei tre promittenti venditori prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo, è stata riconosciuta la facoltà di recedere del promissario acquirente dal contratto,a fronte della restituzione di quanto da lui anticipatamente versato per l’acquisto delle quote.

In mancanza di adempimento spontaneo, preso atto della morte di uno dei soci, il promissario acquirente per ottenere il pagamento delle somme a lui spettanti in conseguenza del recesso ha quindi agito nei confronti dei soci firmatari dell’accordo e degli eredi del defunto promittente venditore non firmatario. I resistenti hanno eccepito l’inefficacia della scrittura privata, poiché non sottoscritta da tutti i promittenti venditori.

In primo grado, il Tribunale di Napoli e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Napoli hanno respinto tale eccezione, ritenendo infondata la pretesa di inefficacia della scrittura privata, poiché, in particolare, tra il preliminare di vendita e la successiva scrittura privata esisteva “un evidente collegamento funzionale, nel senso che il secondo il secondo regolava gli effetti risolutori del primo, onde l’impredicabilità di qualsivoglia ipotesi di inefficacia dell’atto, benché carente della sottoscrizione del terzo socio”.

Con l’ordinanza in commento, i giudici della Cassazione hanno confermato che “nell’ipotesi in cui le parti di un contratto preliminare escludano convenzionalmente il diritto di recesso del promissario acquirente, e questi, con successiva scrittura privata sottoscritta da due soltanto dei tre promittenti venditori, dichiari di recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo, riconoscendo, con l’accordo delle altre due parti firmatarie, di non avere altro a pretendere nei confronti della società e degli altri soci, salva la restituzione delle somme da lui anticipatamente versate a titolo di prezzo per l’acquisto delle quote sociali, si è in presenza, ad un tempo, di una dichiarazione espressa e di una manifestazione tacita di volontà: la prima, volta a recedere dal preliminare, la seconda (prioritaria sul piano logico), funzionale alla revoca del divieto di recesso previsto nel preliminare stesso.”

La Corte ha perciò chiarito che senza la revoca – seppur implicita – alla clausola che esclude il recesso contenuto nel preliminare, il promissario acquirente non avrebbe potuto esercitarlo.

Infine, la Suprema Corte ha precisato che: “la mancata partecipazione all’accordo della parte non firmataria, se, da un canto, risulta ostativa al perfezionarsi dell’effetto risolutivo del contratto preliminare, non si pone, di converso, come impeditiva del recesso (e della sottostante revoca tacita) del promissario acquirente, sia pur con effetto limitato alle sole parti firmatarie dell’accordo, conseguentemente tenute ad adempiere alle obbligazioni assunte in quella sede, salva la patente violazione del principio di correttezza sub specie dell’effettività della tutela del contraente in buona fede, rispetto alla posizione del quale non è consentito alle controparti un’inammissibile venire contra factum proprium.”

Pertanto, la Corte ha confermato che la manifestazione tacita di volontà di rinunciare alla clausola che esclude il recesso per il promissario acquirente con successivo accordo, anche se non sottoscritto da tutti i promittenti venditori, è valida nei confronti delle sole parti firmatarie dell’accordo stesso. Tale rinuncia consente al promissario acquirente di recedere, con effetti limitati ai suoi sottoscrittori, escludendo la parte non firmataria e prevenendo comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale nei confronti dei contraenti.