Chiamate indesiderate e Registro delle opposizioni: facciamo il punto
Si è già parlato, in un precedente articolo, del Registro pubblico delle opposizioni, che consente agli interessati, con la relativa iscrizione, di opporsi al marketing telefonico e/o postale.
Con il DpR n. 26/2022 è stato emanato il Regolamento sul funzionamento del Registro stesso.
Vediamo cosa prevede, per i contraenti e per gli operatori.
Quali trattamenti riguarda
La normativa si applica ai trattamenti che gli operatori effettuano per l’invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante:
- comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate (tramite operatore o mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore)
- posta cartacea
Restano esclusi i trattamenti effettuati per finalità statistiche dagli enti e uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale.
Come opporsi a detti trattamenti
Per opporsi alla ricezione di comunicazioni di marketing, l’interessato può chiedere che la numerazione (fissa o mobile) della quale è intestatario o il proprio indirizzo postale riportato in elenchi pubblici siano iscritti nel Registro.
L’iscrizione, gratuita, può avvenire con diverse modalità:
- compilando l’apposito modulo presente sul sito web dedicato (QUI) e seguendo le relative istruzioni;
- mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica per la quale si chiede l’iscrizione;
- inviando apposito modulo via mail,
secondo le indicazioni pubblicate sul sito (QUI).
Effetti dell’iscrizione
Con l’iscrizione si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi dall’interessato, con qualsiasi forma o mezzo, per l’utilizzo di numeri telefonici ed indirizzi postali per finalità di marketing. L’iscrizione preclude, quindi, agli operatori l’utilizzo di detti dati personali per gli scopi di cui sopra.
Gli iscritti al Registro possono, inoltre, gestire la propria iscrizione ed in particolare:
- rinnovare l’iscrizione in qualunque momento (il rinnovo comporta la revoca dei consensi prestati precedentemente alla data di rinnovo dell’iscrizione);
- revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori.
L’iscrizione al Registro è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente.
Gli obblighi per gli operatori
Gli operatori che utilizzano sistemi di pubblicità o di vendita telefonica o che effettuano comunicazioni commerciali mediante telefono o posta cartacea hanno l’obbligo di consultare il Registro mensilmente e comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale, al fine di aggiornare le proprie liste di contatti, eliminando i dati di coloro che si sono opposti al trattamento.
Attraverso la consultazione gli operatori non hanno modo di estrarre dati personali dal Registro: il gestore, infatti, riceve l’elenco elettronico dell’operatore, lo confronta con i dati contenuti nel Registro stesso e lo mette poi nuovamente a disposizione dell’operatore con le rettifiche del caso.
Telefonate successive all’iscrizione
L’iscrizione al Registro comporta, come detto, la revoca dei consensi espressi in precedenza.
Se, successivamente all’iscrizione, viene prestato un consenso all’utilizzo del numero di cellulare per comunicazioni commerciali – ad esempio in occasione dell’acquisto di un prodotto o della sottoscrizione di una carta fedeltà – il numero potrà essere lecitamente contattato.
Questa una delle ragioni per cui, nonostante l’iscrizione al Registro, l’interessato può continuare a ricevere chiamate di telemarketing.