Direttiva UE 2019/1937 sul Whistleblowing: a che punto siamo?
Manca un mese alla scadenza del (nuovo) termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, stabilito dal nostro legislatore con la L. 127/2022 dopo l’inutile decorso di quello originario.
In attesa di leggere il provvedimento, meritano comunque attenzione i principi ed i criteri direttivi specifici che l’art. 13 della L. 127/2022 impone nell’esercizio della delega:
a) modificare, in conformità alla disciplina della Direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all’articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all’articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2019/1937, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell’interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell’ente.
Il recepimento del principio contenuto nel punto a) porterà
- ad una estensione dell’ambito di applicazione, posto che le segnalazioni potranno riguardare le violazioni del diritto dell’Unione, relativamente a determinati settori (art. 2) tra i quali gli appalti pubblici, la salute pubblica, i servizi i prodotti e i mercati finanziari, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la tutela dell’ambiente, la protezione dei consumatori, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ad un ampliamento della sfera dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni (art. 4).
Sebbene il punto b) preveda la necessità di coordinare la direttiva “operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie” è comunque consigliabile a tutti gli enti tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esame di strutturarsi per tempo affinché venga concretamente implementato tutto quanto occorre per essere compliant
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