Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: c’è ancora tempo
Con il Decreto Legge n. 34/2023 (Decreto Bollette) è stata disposta una proroga al 30 settembre 2023 (inizialmente era fissato al 30 giugno 2023) dei termini per presentare domanda per la definizione agevolata delle liti pendenti con il fisco nonché per la conciliazione giudiziale agevolata.
Slitta, così, anche il termine per il pagamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata:
- 30 settembre 2023 per la rata unica;
- in caso di pagamento rateale (massimo 20 rate), 30 settembre 2023 per la prima rata, 31 ottobre 2023 per la seconda e 20 dicembre 2023 per la terza. Le successive rate, per ciascun anno, scadranno il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre.
Rivediamo, brevemente, cosa prevede la definizione agevolata delle liti pendenti.
Sono definibili le liti pendenti al 1° gennaio 2023 aventi ad oggetto avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, cartelle di pagamento e atti meramente riscossivi (sono esclusi i giudizi relativi a dinieghi di rimborso o agevolazioni, risorse proprie UE, Iva all’importazione e recupero aiuti di Stato) mediante il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del solo tributo al netto, quindi, degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In deroga alla regola generale, sono previsti ulteriori sconti sull’importo del tributo secondo lo schema seguente:
- ricorso notificato e pendente in primo grado al 1° gennaio 2023: pagamento del 90% del valore della controversia;
- ricorso accolto in primo grado al 1° gennaio 2023: pagamento del 40% del valore della controversia;
- soccombenza dell’Agenzia Entrate in secondo grado al 1° gennaio 2023: pagamento del 15% del valore della controversia;
- giudizio pendente in Corte di Cassazione, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate sia in primo che in secondo grado: pagamento de 5% del valore della controversia.
La domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, in via telematica utilizzando l’apposito software informatico disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In alternativa alla definizione agevolata, infine, per le controversie che risultano pendenti avanti le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado successivamente al 1° gennaio 2023 e fino al 15 febbraio 2023 è possibile concludere un accordo conciliativo con l’Agenzia delle Entrate, che prevede il pagamento del tributo e la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le norme si riferiscono solo alle controversie in cui sono parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tuttavia, la Legge consente anche agli enti territoriali di dare applicazione all’istituto nelle controversie in cui gli stessi sono parte, mediante l’adozione di uno specifico atto consistente in una deliberazione di natura regolamentare.