In attuazione della Legge n. 111/2023, lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29/07/2024 n. 110 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, ribattezzato Decreto Riscossione.

Vediamo, fra le altre, due delle più importanti novità per il contribuente.

Discarico automatico delle cartelle di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2025 le cartelle di pagamento non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento dovranno essere stralciate, ovvero restituite all’ente titolare del credito. La cartella, tuttavia, non verrà cancellata ma, una volta restituita, l’ente creditore potrà decidere di adottare tre soluzioni diverse: – gestire in proprio la riscossione coattiva delle somme discaricate; – affidarla in concessione a soggetti privati mediante gara pubblica; – riaffidarla all’Agenzia delle Entrate Riscossione per 2 anni, qualora l’ente creditore venga a conoscenza di nuovi e significativi elementi reddituali del debitore.

È, inoltre, previsto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualsiasi momento, possa trasmettere all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato della cartella nel caso rilevi la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale a carico del debitore oppure l’assenza di beni in capo al debitore suscettibili di essere aggrediti.

L’istituto del discarico non verrà, invece, temporaneamente applicato alle cartelle per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali oppure sono stati conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono state accordate delle dilazioni ancora in essere. 

Estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria

Per i debiti inferiori o pari a € 120.000,00 è prevista una progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria che passa dalle attuali 72 a 120.

Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a € 120.000,00, fino ad un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorre dal 1° gennaio 2029.

Su richiesta del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agente della riscossione potrà anche concedere una ripartizione mensile fino a 120 rate.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, inoltre, la rateizzazione potrà essere prorogata di una sola volta per un periodo di pari durata.

La valutazione della obiettiva difficoltà economica dovrà, infine, basarsi:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, sull’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e l’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateizzazione;
  2. per i soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto a), sull’indice di liquidità e sul rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateizzazione e il valore della produzione.