DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” E LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ
Il 17 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge “Cura Italia” in ragione, così come meglio spiegato nei considerando iniziali, della “straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale” prevedendo, tra le altre, un “sostegno al mondo…imprese”.
In particolare all’art. 106 sono previste specifiche norme, in deroga a quelle del codice civile e dei rispettivi statuti, per lo svolgimento delle assemblee di società:
- l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni – e non più 120 giorni – dalla chiusura dell’esercizio sociale. Ciò sta a significare che le società avranno a disposizione 60 giorni in più per l’approvazione dei bilanci;
- l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie delle società di capitali, può prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- sempre le società di capitali possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto senza in ogni caso la necessità che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- in particolare le S.r.l. possono consentire che l’espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Vengono dettate anche specifiche norme per le S.p.A. quotate, le Banche Popolari e di Credito Cooperativo, le Soc. Coop. e le Mutue Assicuratrici nonché le società a controllo pubblico e precisato che le disposizioni previste nell’articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31/07/2020 ovvero entro la data, qualora successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale.