Covid-19 e vaccinazione dei dipendenti: le faq del Garante in materia di trattamento dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sul trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo.
Queste, in sintesi, le indicazioni:
- il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sullo stato vaccinale né può chiedere copia dei documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19.
Ciò – precisa il Garante – anche nel caso in cui il dipendente sia d’accordo, posto che, come ormai noto, nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente il consenso non può costituire una valida base giuridica per il trattamento dei dati, in considerazione dello squilibrio che esiste e che rende improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente;
- il datore di lavoro non può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati (e il medico competente non può comunicarli).
Solo il medico competente, infatti – chiarisce il Garante – può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica;
- mancando una normativa che pone la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi dal D.Lgs. n. 81/2008.
In tale ambito, quindi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà, invece, limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore, sempre in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
Per un approfondimento sull’argomento, con particolare riferimento alla somministrazione del vaccino anti-Covid-19 ai dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie si rimanda all’articolo della collega Anna Albè disponibile QUI