COVID-19 E CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (CCII): DIFFERITA DI SEI MESI L’OPERATIVITÀ DELLE PROCEDURE DI ALLERTA
A seguito dell’emanazione del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato disposto il differimento di sei mesi della piena operatività delle procedure di allerta di cui agli art. 14 comma 2 e art. 15 del CII, che saranno esecutive a partire dal 15 febbraio 2021.
Cosa si intende per procedure di allerta?
Per procedure di allerta, si intendono gli obblighi di tempestiva segnalazione in capo a soggetti qualificati degli indizi che rivelano la crisi dell’impresa, al fine di promuovere la sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
Chi sono i soggetti qualificati?
Il dovere di segnalazione grava in primo luogo sugli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione, i quali devono segnalare tempestivamente e per iscritto all’organo amministrativo gli squilibri economici e finanziari e gli indicatori della crisi d’impresa.
L’organo amministrativo, entro un congruo termine, dovrà riferire loro le iniziative che intende intraprendere per la composizione dello stato di crisi.
In caso di mancata risposta o omessa adozione delle misure riferite da parte dell’organo amministrativo nei successivi sessanta giorni, gli organi di controllo societari, i revisori contabili e le società di revisione debbono informare senza indugio l’OCRI (organismo di composizione della crisi d’impresa) per le relative determinazioni. Solo a fronte del corretto adempimento delle suddette procedure, i citati soggetti deputati alla segnalazione saranno considerati esenti da responsabilità e dalle conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo.
In secondo luogo, sussiste un dovere di segnalazione all’OCRI delle situazioni debitorie rilevanti, da parte di cosiddetti creditori pubblici qualificati ovvero l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione.
A quali tipologie di imprese si applicano le procedure di allerta?
Le procedure sono destinate ai debitori che svolgono attività imprenditoriale e dunque: gli imprenditori individuali, gli imprenditori collettivi, le imprese agricole, le imprese minori, le imprese soggette a liquidazione amministrativa. Restano espressamente escluse le “grandi imprese”, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, delle società quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi del regolamento CONSOB.
COVID 19 e differimento dell’avvio delle segnalazioni all’OCRI
Il Codice della crisi di impresa, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 14 agosto 2020, prevedeva dunque la contestuale piena operatività delle predette procedure di allerta.
Dapprima, con il decreto correttivo del 13 febbraio 2020, era stato previsto un differimento di operatività di sei mesi per le micro imprese ossia quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i parametri di cui all’art. 2477 c.c.
Ora, l’art. 11 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, in previsione delle conseguenze economiche che l’emergenza sanitaria COVID-19 potrà causare, ha esteso il differimento al 15 febbraio 2021 degli oneri di segnalazione all’OCRI in favore di tutte le imprese che sono soggette alle procedure di allerta, e dunque anche alle piccole e medie imprese.
È bene sottolineare che a partire dal 14 agosto 2020 saranno comunque in vigore in capo agli organi di controllo societari, revisori contabili e società di revisione, gli obblighi di continua verifica dell’adeguatezza degli assetti predisposti nonché di segnalazione tempestiva all’organo amministrativo degli indicatori della crisi.
Il differimento al 15 febbraio 2021, infatti, riguarda esclusivamente l’obbligo di segnalazione all’OCRI, sia da parte degli organi di controllo sia da parte dei creditori pubblici qualificati.
Ciò comporterà, di conseguenza, il differimento dell’operatività altresì della causa di esonero da responsabilità per gli organi di controllo, il cui presupposto, oltre all’avviso all’organo amministrativo, sta proprio nella tempestiva segnalazione all’OCRI.