Adozione di modelli organizzativi di controllo dell’attività sportiva, codici di condotta e nomina del responsabile safeguarding: come procedere?
Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) e Società Sportive Professionistiche (di seguito “enti sportivi”), in ragione della loro attività prevalente, hanno dimostrato di poter essere sensibili di condotte e comportamenti lesivi degli atleti, in particolare di quelli minori.
Sulla spinta di numerosi scandali, il nostro legislatore ha gradualmente provveduto ad introdurre alcuni obblighi in capo ai predetti enti sportivi, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
Gli obiettivi da raggiungere sono la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “Safeguarding”.
Sono due gli obblighi a cui i vari enti sportivi dovranno adempiere:
- adozione di un Modello di Organizzazione e di Controllo dell’attività sportiva (di seguito “Modello Sportivo”) e di un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di sesso, etnia, religione, convinzioni, disabilità, età o orientamento sessuale;
- nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito “Responsabile Safeguarding”).
Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite (di seguito, anche “enti di affiliazione”) al fine di facilitare gli adempimenti per gli enti sportivi loro affiliati, su espressa indicazione del C.O.N.I., hanno:
- emanato Linee Guida per la predisposizione di Modelli Sportivi e Codici di Condotta e fissato nel termine dei 12 (dodici) mesi successivi alla loro comunicazione la predisposizione di tali documenti.
Il termine cade, a seconda della data di comunicazione, tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2024;
- introdotto l’obbligo di nomina del Responsabile Safeguarding entro il 1° luglio 2024, poi slittato al 31 dicembre 2024.
Quali le conseguenze in caso di mancata adozione? Non è prevista alcuna sanzione di tipo pecuniario o amministrativo a carico degli enti che non si adegueranno; tuttavia, il mancato adeguamento, potrà comportare l’irrogazione di sanzioni da parte degli enti di affiliazione. Inoltre, l’adozione del Modello e del Codice di Condotta potranno costituire a partire dal 2025, condizione per l’affiliazione o la riaffiliazione.
***
Cosa fare, quindi, nel concreto, per adeguarsi?
- Nomina del Responsabile Safeguarding
Entro il 31 dicembre 2024 gli organi amministrativi degli enti sportivi dovranno individuare e nominare il Responsabile Safeguarding, il quale, in linea di massima, dovrà:
- vigilare sull’adozione e sull’aggiornamento del Modello e del Codice di Condotta;
- formulare all’organo preposto proposte di aggiornamento del Modello e del Codice di Condotta;
- definire i canali e le procedure di segnalazione di casi di abuso, violenza, molestie o discriminazione, e pubblicizzarli;
- gestire le segnalazioni;
- informare sul Modello e il Codice di Condotta, sensibilizzando sulle questioni di Safeguarding.
Considerata la delicatezza e importanza del ruolo, gli enti sportivi dovranno scegliere con cura il Responsabile Safeguarding, anche considerando la sua competenza ed esperienza nel settore, la sua formazione e la sua autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti che operano all’interno dell’ente.
Una volta nominato, occorrerà comunicare l’avvenuta nomina e i suoi contatti (si consiglia, infatti, di creare un indirizzo e-mail ad hoc):
- all’ente di affiliazione, solitamente via e-mail;
- ai soci/ tesserati, attraverso la pubblicazione nell’home page del sito o sui propri social o via e-mail;
nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’ente, se presente (il consiglio è di creare una sezione dedicata, denominata “Safeguarding”).
- Adozione del Modello Sportivo e del Codice di Condotta
Al netto delle disposizioni in vigore, delle indicazioni fornite dall’Osservatorio permanente per le Politiche di Safeguarding costituito dal C.O.N.I. e delle Linee Guida adottate dagli enti di affiliazione, non vi sono specifiche previsioni rispetto alla metodologia da seguire nella costituzione del Modello Sportivo. Alcune indicazioni possono, però, ricavarsi da quanto indicato dalle Linee Guida, che ne prevedono il c.d. contenuto minimo.
Si precisa che le Linee Guida adottate dai vari enti di affiliazione prevedono una serie di indicazioni di massima, che non possono essere semplicemente trasposte all’interno del Modello Sportivo: occorre calare le previsioni nella realtà in cui l’ente opera, valorizzandone le specificità, al fine di poter concretamente intervenire sulla prevenzione e il contrasto di comportamenti abusivi, violenti e discriminatori.
Attendendosi alla prassi operativa consolidata anche negli altri ambiti di utilizzo dei modelli organizzativi, le fasi di formazione del Modello Sportivo potrebbero così articolarsi:
- analisi del contesto in cui opera l’ente, svolta mediante:
- la raccolta e l’analisi dei documenti essenziali (statuto, atto costitutivo, procedure e prassi interne, ecc.);
- l’indagine approfondita della realtà aziendale (attività svolte, sensibilità rispetto ai temi di Safeguarding, ecc.);
- l’identificazione dei presidi di controllo eventualmente già presenti (sistema sanzionatorio, sistemi di segnalazione, ecc.)
- analisi dei rischi che si caratterista dell’:
- identificazione delle attività a rischio, ossia gli ambiti di attività in cui sussiste un rischio di commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazioni (si pensi, ad esempio, alla gestione dei tesserati, dei metodi di allenamento, delle attività sportive dei minori, dei rapporti con i media, delle trasferte, degli accessi ai locali, delle sponsorizzazioni, ecc.);
- identificazione delle principali ipotesi di modalità attuative dei comportamenti lesivi nell’ambito delle attività a rischio;
- individuazione delle eventuali lacune del sistema di controllo interno e individuazione delle azioni di miglioramento da implementare per soddisfare le esigenze di prevenzione del rischio.
- redazione del Modello Sportivo che dovrà, a nostro avviso, quantomeno prevedere:
- un excursus normativo sul tema del Safeguarding;
- la descrizione del contesto in cui opera la realtà sportiva;
- l’ambito di applicazione;
- i requisiti, le funzioni, le regole per la nomina e la revoca del Responsabile Safeguarding;
- la descrizione dettagliata del sistema di segnalazione implementato (cosa può essere segnalato, come segnalare, tempistiche di riscontro, ecc.);
- la descrizione della metodologia utilizzata per redigere il Modello Sportivo;
- le attività considerate a rischio e i relativi presidi di controllo adottati;
- il sistema sanzionatorio;
- le modalità per la diffusione e comunicazione del Modello Sportivo
Quanto alla redazione del Codice di Condotta, lo stesso deve prevedere una serie di obblighi, divieti, standard di comportamento e best practices a cui i destinatari dovranno allinearsi.
I principi che dovranno essere considerati indefettibili sono:
- lealtà, probità e correttezza;
- educazione, formazione e svolgimento di una pratica sportiva sana;
- dignità, uguaglianza, equità, rispetto e, in generale, promozione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- valorizzazione delle diversità;
- promozione del pieno sviluppo e del benessere dell’atleta;
- prevenzione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
Dovranno, poi, essere introdotte disposizioni al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono (i) la promozione del benessere dell’atleta – soprattutto se minore – e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le sue aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità e (ii) la partecipazione dell’atleta alle attività per ragioni di etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, religione, condizione patrimoniale, ecc.
In linea di massima, quindi, a nostro avviso, all’interno del Codice di Condotta, dovranno prevedersi:
- principi generali a cui si ispira l’attività dell’ente;
- diritti, doveri e obblighi dei soggetti coinvolti nell’attività sportiva (tesserati, operatori sportivi, ecc.)
- disposizioni in materia di incompatibilità, segregazione delle funzioni e, in generale, disciplina dei conflitti di interesse;
- meccanismo di gestione delle segnalazioni di violazione del contenuto del Codice di Condotta;
- adeguati obblighi informativi;
- sanzioni disciplinari applicabili, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.
***
Per dare corretta ed efficace attuazione al Modello e al Codice di Condotta, l’ente sportivo dovrà promuove la divulgazione dei loro contenuti.
Tali documenti, dovranno, quindi, essere:
- affissi presso la sede dell’ente;
- pubblicati sulla homepage del sito web, ove possibile (il consiglio è quello di creare una sezione dedicata, denominata “Safeguarding”);
- comunicati al Responsabile Safeguarding nominato dall’ente e all’organo di Safeguarding istituito presso l’Ente di affiliazione;
- comunicati ai tesserati/soci o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.